documenti commerciali
Combattiamo insieme gli abusivisti nel tuo interesse e nell'interesse di tutte le aziende che svolgono questo antico mestiere con entusiasmo, serietà e sacrificio.
Chi sta effettuando un trasporto di merce su strada per
conto terzi deve avere con sé una serie di documenti, che si dividono essenzialmente in tre
tipologie, tutte idonee per identificare i soggetti della filiera.
• I documenti commerciali: il cui accompagnamento della merce è previsto da
specifiche normative fiscali e il cui controllo di regolarità è riservato specificamente
alla Guardia di Finanza.19
Tali documenti possono essere equipollenti alla Scheda di trasporto, purché
contengano tutti i dati in essa previsti.
• La Scheda di Trasporto (SDT): è un documento che ogni committente deve
consegnare al vettore prima di ogni singolo trasporto. Il conducente è tenuto ad
avere a bordo del veicolo la scheda di trasporto e ad esibirla alle autorità competenti
in caso di controlli su strada. E’ lo strumento studiato apposta per identificare
l’intera filiera coinvolta nel trasporto (committente, caricatore, proprietario della
merce). Non ha valenza fiscale – non c’è nemmeno l’obbligo di una sua
conservazione dopo il termine del trasporto – ma ha il solo scopo di consentire
all’operatore di polizia stradale di risalire e, se necessario, sanzionare la filiera
coinvolta nel trasporto.
• Il Contratto di trasporto: è un contratto civile, non necessariamente redatto in
forma scritta (in questo caso si dice che “il contratto è stipulato non in forma
scritta”), fra il committente e il vettore in cui il primo incarica il secondo di
effettuare un trasporto di merce. E’ utile per risalire alle indicazioni fornite
dal committente al vettore e al conducente, per chiamarlo a rispondere degli
eventuali illeciti commessi dal conducente (relativi alla velocità, al carico irregolare
o mal sistemato, al mancato rispetto dei periodi di guida e di riposo) con una
responsabilità propria e concorrente a quella del conducente (e non di tipo solidale).
Non esiste obbligo di avere il Contratto di trasporto a bordo del veicolo,
ma in questo caso deve essere presente a bordo una dichiarazione del
Committente che il contratto esiste. Questa dichiarazione è
propedeutica all’attivazione della procedura di richiesta del contratto
stesso da parte del Comando procedente.20 Se il contratto è a bordo del veicolo
durante il trasporto, sostituisce la SDT a tutti gli effetti, a condizione di includere
tutti i dati previsti per la medesima.
NOTE PER L’OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:
Ai fini del controllo stradale è sufficiente avere anche solo una di queste tipologie di
documenti a bordo del veicolo.
In seguito al chiarimento contenuto nella Circolare Ministeriale congiunta del 6 agosto
2009 300/A/10029/09/108/44 del Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti “Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286 “Istituzione della
scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del
19Cfr Dpr 14 agosto 1996, n. 472. I controlli fiscali su strada, di competenza della Guardia di finanza (sino al 1996
potevano essere effettuati anche dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale), possono essere
eseguiti solo ai fini di acquisire elementi utili per l´esatta applicazione delle norme tributarie.
20 Cfr D.Leg. 286/2005.
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documento e per il suo controllo.”, i sopracitati documenti possono essere esibiti in
fotocopia.
3.1.1 Documenti commerciali.
La verifica della regolarità dei documenti commerciali spetta in via esclusiva alla Guardia
di Finanza, ma il D.Leg. 286/2005 stabilisce che, nel caso in cui siano assenti il contratto
di trasporto e/o la Scheda di Trasporto a bordo del veicolo, chi esercita le funzioni di
Polizia stradale deve individuare il committente -ed eventualmente il caricatore- “sulla
base delle dichiarazioni fornite dal vettore e/o dal conducente e dalla consultazione di altri
documenti, anche commerciali, riguardanti il trasporto”.21 Inoltre questi documenti sono
equipollenti alla Scheda di Trasporto, possono cioè essere presentati agli operatori di
Polizia stradale al posto della medesima, a condizione che contengano tutti gli elementi in
essa previsti. (cfr. 3.1.2)
Per tutte queste ragioni, la corretta lettura dei documenti commerciali è un momento
operativo molto importante.
Questi documenti commerciali sono di due tipi: il DDT (Documento di Trasporto) e la
fattura. Come è noto, dal 1996 non esiste più l’obbligo della bolla di accompagnamento
della merce. Questa deve però essere accompagnata dalla fattura fiscale o dal DDT.
I prodotti assoggettati ad accisa viaggiano con specifici documenti di
accompagnamento (D.A.A., D.A.S., D.O.C.O, D.A.U.).
La fattura è il documento che attesta l'avvenuta esecuzione del contratto di vendita. Essa
deve contenere i seguenti dati:
- luogo e data di emissione;
- numero progressivo attribuito;
- dati identificativi del venditore (cioè nominativo o ragione sociale,
indirizzo e numero di partita IVA, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle imprese);
- dati identificativi del compratore (cioè nominativo o ragione sociale,
indirizzo, codice fiscale e, eventualmente, partita IVA);
- la natura, qualità e quantità della merce;
- costo della merce;
- indicazione delle imposte;
- costo totale.
Nel caso in cui la fattura sia emessa in data successiva a quella di consegna della merce, la
normativa fiscale impone che sia preceduta dall'emissione del documento di trasporto
(D.D.T.).
I documenti commerciali equipollenti, che possono accompagnare la merce durante il
trasporto in alternativa al Contratto o alla Scheda di trasporto e che possono essere esibiti
agli operatori di Polizia stradale, quindi, sono:
• D.D.T. : è il documento che accompagna la merce durante il trasporto. Esso ha
sostituito la bolla di accompagnamento nella maggior parte dei casi di traslazioni
di merci. Il DDT deve contenere i seguenti elementi:
o la data di emissione e il numero progressivo attribuito;
21 Cfr la Circolare del Ministero dell’Interno N. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006.
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o i dati identificativi del venditore (cioè nominativo o ragione sociale,
indirizzo e numero di partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro
delle imprese);
o i dati identificativi del compratore (cioè nominativo o ragione sociale,
indirizzo, codice fiscale e, eventualmente, partita IVA);
o la natura, qualità e quantità della merce trasportata;
o l'indicazione della ditta incaricata del trasporto, nel caso venga fatto da un
vettore;
o la data di effettiva consegna della merce, se questa avviene
successivamente alla data di emissione del DDT.
• Fattura accompagnatoria: riunisce in uno stesso documento gli elementi
della fattura e le informazioni sul trasporto dei beni venduti; pertanto, come il
DDT, accompagna la merce durante il viaggio.
• Fattura pro-forma: (senza valore ai fini fiscali) non è una vera e propria
fattura, ma una sorta di anticipazione di una fattura che verrà emessa in un
secondo momento; viene usata solitamente nelle traslazioni con l'estero al fine,
per esempio, di far ottenere al cliente delle aperture di credito presso gli istituti
bancari oppure viene anche utilizzata per accompagnare l’invio di campioni
gratuiti.
3.1.2 Scheda di trasporto (SDT).22
La scheda di trasporto ha come obiettivo "il conseguimento di maggiori livelli di
sicurezza stradale favorendo le verifiche degli organi di controllo per il corretto
esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale"
ed
è un documento di “tracciabilità della merce” in grado, o perlomeno lo dovrebbe essere,
di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto.
La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea per applicare i verbali di
violazione amministrativa anche nei confronti della filiera (vettore, committente,
caricatore e proprietario della merce). La scheda di trasporto è compilata a cura del
committente e tenuta a bordo del veicolo dal conducente per tutta la durata del
trasporto. La verifica della scheda di trasporto non deve considerarsi come esaustiva
dell’accertamento delle responsabilità della filiera: essa serve solamente per
individuare le generalità dei soggetti della filiera coinvolti, alla quale seguirà il normale
accertamento delle responsabilità (con le modalità illustrate nel cap. 4 ).
La scheda di trasporto è compilata su carta semplice, il cui aspetto, forma,
colore etc. è a completa discrezione del compilatore. Il ministero, comunque,
ne ha preparato un modello indicativo di riferimento, visibile in appendice alla presente
22 Tutto quanto contenuto nel D.leg 214/2008, modificante il D.Leg 286/2005 e introducente l’articolo 7-bis. Le
informazioni del paragrafo, ove non indicato altrimenti, sono tratte e riassunte dalla Circolare ministeriale congiunta
del Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/07/2009 “Istituzione della scheda di
trasporto. Disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo.”; e Circolare
Ministeriale congiunta del 6 agosto 2009 300/A/10029/09/108/44 del Ministero dell’Interno e Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti “Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione della scheda di
trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo.”
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dispensa. Affinché si possa parlare di SDT correttamente compilata, in essa devono
essere contenuti tutti i seguenti dati:
• DATI DEL VETTORE:
o Denominazione sociale per le società di capitali o ragione sociale per le
società di persone o per le imprese individuali;
o Partita IVA e CF (se diverso dalla partita IVA);
o Numero iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori. (cfr cap.1)
Attenzione: prestare particolare attenzione alla presenza del numero di
iscrizione del vettore all’albo nazionale degli autotrasportatori. La riforma
apportata con Legge 103/2010 stabilisce che al committente si applica
sempre la sanzione prevista dal comma 4 dell’art.7 bis della 286/2005 (600
euro pagamento in misura ridotta) se nella SDT manca questo numero. La
sanzione deve essere applicata al committente per il solo fatto di aver omesso
di riportare sulla scheda il numero dell’iscrizione.23
Attenzione: il Committente può anche allegare alla Scheda di trasporto - o
alla documentazione equipollente - una dichiarazione scritta di aver preso
visione della carta di circolazione o di altra documentazione da cui risulti il
numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori. In
questo caso lo specifico campo sulla Scheda di trasporto può rimanere vuoto.
Se manca l’indicazione di questo numero sia sulla scheda di trasporto ed è
assente anche la dichiarazione di cui sopra ricorre la violazione del
committente del comma 4 dell’art.7 bis della 286/2005 (600 euro pagamento
in misura ridotta) anche se successivamente dovesse risultare la regolarità
dell’iscrizione del vettore.24
23 Circolare congiunta Ministero dell'interno e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. “Legge 29 luglio 2010,
n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Decreto-Legge 6 luglio 2010, n.103, convertito, con
modificazioni, in Legge 4 agosto 2010, n, t 27, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio
pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti". Modifiche del Codice della
Strada e del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n.286. Prime dispositive operative in materia di autotrasporto di
merci. (Circolare n. 300/A/10/108/13/1 e Prot. n. 74491 del 15 settembre 2010).
24 Vedi nota 19.
Conto Terzi 2011 – Nalon – Sinchetto - Manuale per il controllo dell’autotrasporto nazionale
20
• DATI DEL COMMITTENTE:
o Denominazione sociale per le società di capitali o ragione sociale per le
società di persone o per le imprese individuali;
o Partita IVA e CF (se diverso dalla partita IVA).
• DATI DEL CARICATORE:
o Denominazione sociale per le società di capitali o ragione sociale per le
società di persone o per le imprese individuali;
o Partita IVA e CF (se diverso dalla partita IVA).
• DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE:
o Denominazione sociale per le società di capitali o ragione sociale per le
società di persone o la ditta per le imprese individuali o nominativo se
persona fisica;
o Partita IVA e/o CF(se diverso dalla partita IVA) .
N.B. Ci sono dei casi in cui il committente può non sapere, al momento dell’inizio del
trasporto, chi sia il proprietario della merce. In questo caso può lasciare questo campo
vuoto purché nello spazio destinato ad “Osservazioni” motivi brevemente le ragioni per
cui gli è impossibile conoscere chi sia il proprietario della merce.
• DATI MERCE TRASPORTATA:
o Tipologia;
o Quantità colli o Peso complessivo;
o Luogo di carico della merce;
o Luogo di scarico della merce.
N.B. Per tipologia si intende la caratteristica merceologica della merce (es. sabbia,
mattoni, legname, abiti, etc) e se si tratta di merce confezionata, di che tipo di
imballaggio si tratta e del suo contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale,
etc).
NOTE PER L’OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:
In occasione di controlli stradali, gli operatori di polizia stradale avranno cura di annotare
sulla scheda di trasporto la data e l'ora del controllo e le generalità di chi lo ha
effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento. Ciò,
infatti, potrà consentire di limitare eventuali operazioni di manomissione o sostituzione
della scheda, garantendo la correttezza del trasporto e delle indicazioni in essa contenute.25
25 Paragrafo 9, Circolare Ministeriale congiunta del 6 agosto 2009 300/A/10029/09/108/44 del Ministero dell’Interno e
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione
della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta
.